di Silvia Iaccarino
NUOVA LEGGE EDUCATORI SOCIO-PEDAGOGICI: LEGGE IORI nr. 205/2017 in vigore dal 1/1/18 + BUONA SCUOLA n. 65/2017
“L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attivita’ svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale” (comma 594 Legge Iori)
La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita nei seguenti modi:
- laurea triennale in Scienze dell’Educazione L19;
- ai sensi del decreto legislativo Buona Scuola nr. 65/2017: in base alle disposizioni regionali, chi ha il titolo idoneo nella propria Regione ed acquisito entro il 31/5/17;
- chi è titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594 (vedi sopra), a condizione che abbia eta’ superiore a cinquant’anni e almeno dieci anni di servizio, oppure abbia almeno venti anni di servizio.
Chi svolge già la mansione di educatore da almeno 12 mesi, anche non continuativi, documentata tramite dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione, continua a poter svolgere la propria attività e “il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico non puo’ costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ne’ per la loro modifica in senso sfavorevole al lavoratore”.
Coloro che non sono in possesso dei predetti requisiti, possono diventare educatori socio-pedagogici svolgendo un corso universitario intensivo pari a 60 CFU (anche in formazione a distanza), a patto di essere in una di queste 3 condizioni:
- inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- svolgimento dell’attivita’ di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione;
- diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
Al momento (22 giugno 2018) alcune università stanno attivando i corsi integrativi da 60 CFU.
SINTESI PER CHI LAVORA AL NIDO
La Iori ha detto in modo molto chiaro, a gennaio 2018, che la sua legge NON si applica a chi lavora al Nido.
In questo ambito il riferimento è la LEGGE DELLA BUONA SCUOLA, la quale afferma che, coloro i quali hanno acquisito entro il 31/05/17 la corretta qualifica in base alla propria Regione per lavorare al nido (VEDI QUI), continuano a poter operare senza dover fare nulla di più.
Chi invece si è diplomato dal giugno 2017, oppure non ha un titolo coerente rispetto alla propria normativa regionale, dall’anno scolastico 2019-2020 deve avere la laurea in Scienze dell’educazione a indirizzo Infanzia per poter operare come educatore al Nido. Questo corso di Laurea non è presente in tutti gli atenei. Al momento c’è a Bergamo, Bologna, Firenze, Salerno, Catania, Verona, Torino, Padova. Dall’a.a. 2018-19 si è attivata anche Bicocca a Milano e molti atenei si stanno adeguando.
In ogni modo, una recente nota del Miur di agosto 2018 attesta che, fino a quando le Università non attivano l’indirizzo infanzia, per lavorare al Nido è valido l’indirizzo L-19 attualmente in essere, ammesso che preveda negli sbocchi occupazionali il lavoro come educatore del Nido.
Il corso integrativo da 60 CFU di cui si parla nella legge Iori, che non dà il titolo di laurea ma la qualifica di educatore socio-pedagogico, può essere utile qualora si desideri cambiare il proprio ambito di intervento oltre il Nido, quindi NON SERVE PER LAVORARE AL NIDO/INFANZIA ma, appunto, solo per cambiare ambito di intervento.
Pertanto, chi si è diplomato prima del 31/5/17 ed ha il titolo corretto per la propria Regione, continua a poter lavorare senza problemi e non ha necessità di laurearsi. Ciò che però, a prescindere da legge Iori e legge della Buona Scuola, può accadere è che i datori di lavoro, comunque, si orientino verso l’assunzione solo di chi possiede la laurea. Ciò esula dalla legge, è una scelta legittima dei datori di lavoro, e già da tempo ciò accade, da prima che la legge Iori e quella della Buona Scuola fossero in vigore.
La Buona Scuola, specifica anche che, coloro che sono laureati in Scienze della formazione primaria, se vogliono lavorare al nido come educatori, dal 2019-2020 devono aver frequentato uno specifico corso integrativo per acquisire le competenze specifiche per operare nella primissima infanzia e di cui si parla qui: DM 378 9 maggio 2018 .pdf . Tale corso verrà via via istituito presso gli Atenei dove è già presente la quinquennale in Scienze della formazione primaria.
Allego screenshot del commento della Iori dopo l’entrata in vigore della sua legge.
Di recente (12 luglio 2018) la Iori ha ulteriormente chiarito il senso della sua Legge e del corso da 60 CFU che NON riguarda chi opera nei servizi all’infanzia, come si può leggere qui:https://www.siped.it/2018-07-12-chiarimento-su-educatori-nei-servizi-per-linfanzia/
Un nuovo aggiornamento del Miur stabilisce, inoltre, che fino a quando le Università non attivano l’indirizzo “Infanzia” per la Laurea L19 in Scienze dell’educazione, resta valido il corso L19 in essere attualmente.
Nel video che segue spiego a voce i titoli per lavorare al Nido 🙂